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Donazione e Trust

Il trust quale strumento giuridico



 L'istituto del “Trust” (ossia fiducia, affidamento fiduciario) affonda le proprie radici nei sistemi giuridici di Common Law (tipicamente quello anglosassone e quello statunitense).

L'essenza dell'istituto, pur evolutosi, non è mutata nei secoli: mediante il ricorso al trust un soggetto (c.d. settlor, grantor o disponente) affida determinati beni sotto il controllo di un fiduciario (Trustee o Trust company) perchè li amministri per perseguire gli interessi di beneficiari determinati o realizzare una finalità predeterminata dal disponente stesso (c.d. Trust di scopo, che può essere “liberale” se finalizzato a sostenere familiari, soggetti deboli o quale strumento di pianificazione successoria o “commerciale” quale strumento per proteggere il patrimonio di una persona dalle vicende imprenditoriali o viceversa per blindare e proteggere gli assetti societari di una data realtà economica e proteggerli dalle vicende personali dei singoli soci).

Per anni l'istituto è rimasto estraneo al nostro ordinamento, essendo ignoto alla tradizione giuridica romanistica dei paesi di Civil Law. Con la ratifica  da parte dell’Italia della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, anche il nostro ordinamento, ne ha riconosciuto la legittimità, pur non disciplinandolo espressamente.

Il trust ha dunque anche la caratteristica di essere regolato sempre da una legge straniera che viene scelta di volta in volta dal disponente (si pensi al diritto di San Marino, Malta, Jersey, Inghilterra, Barbados, Anguilla, Isole Cayman, Isole Vergini, Delaware ecc.) nell'atto istitutivo del Trust.

 

I soggetti del Trust e il suo funzionamento.

Il trust si caratterizza per determinare una peculiare forma di proprietà, con una netta separazione (meglio segregazione) all'interno del patrimonio del trustee, tra quelli che sono i beni affidatigli e il resto dei propri beni: i beni in trust diventano a tutti gli effetti di proprietà del trustee che li amministra e ne dispone.

In ogni caso quest'ultimo è tenuto, a pena di responsabilità verso i beneficiari, ad esercitare tali suoi diritti nell'esclusivo interesse dei beneficiari (beneficiary) o per raggiungere lo scopo predeterminato dal disponente, secondo le istruzioni ricevute e in conformità alla legge regolatrice.

I beni in trust, in tal modo, non entrano a far parte della successione del trustee, non entrano nella massa fallimentare in caso di suo fallimento, sono impignorabili e più in generale insensibili rispetto alle vicende personali del disponente e del trustee.

Al disponente quindi, a seconda della flessibilità della legislazione prescelta, non rimane altro che dettare nell'atto istitutivo le linee guida a cui il trustee si dovrà attenere, perdendo però il potere di imporre istruzioni nel corso della vita del trust.

Per ovviare a tale inconveniente molti atti istitutivi prevedono la figura del c.d. “Protector” o “guardiano” al fine di controllare che il trustee esegua il proprio compito fiduciario nel rispetto di quanto stabilito nel trust: può quindi revocare il trustee, dare il proprio placet rispetto a determinate scelte di gestione del trustee o al contrario imporle.


Impiego

L'effetto segregativo che connota l'istituto lo rende idoneo a proteggere un dato patrimonio e a realizzare le finalità perseguite dal disponente che ha istituito il trust. Le applicazioni pratiche possono essere differenti:

  • protezione patrimoniale: chi svolge un’attività professionale o lavorativa rischiosa (quale quella imprenditoriale) potrebbe avere interesse a salvaguardare il proprio patrimonio dall’aggressione di terze persone;
  • protezione dei soggetti più deboli (disabili, minori, anziani): affidando la gestione dei beni a soggetti capaci che possano destinare le rendite a favore di beneficiari predeterminati al momento della costituzione del trust. In tale ipotesi il beneficiario gode dei frutti generati dai beni in trust (interessi attivi, rendite finanziarie, dividenti). Si pensi ancora alle ipotesi disciplinate dalla legge n. 112/2016 “dopo di noi” per favorire l’assistenza, la cura e la protezione di soggetti con disabilità grave;
  • pianificazione successoria e tutela del patrimonio nel passaggio generazionale o tutela del patrimonio dalla dispersione: dopo un periodo prestabilito i beneficiari ricevono dal trustee i beni in trust che nel corso del tempo generalmente hanno acquisito un maggior valore; tipicamente nei trust familiari si prevede che i frutti dei beni siano accumulati per un certo periodo o fino a quando il beneficiario non raggiunga una certa età;
  • beneficenza (“charitable trust” che è tipicamente un trust di scopo).

I beneficiari, a seconda dei casi, possono essere individuati sin dall'inizio in sede di istituzione del trust o successivamente dal disponente, dal trustee o dal guardiano.

 

Come e quando

È possibile che il disponente istituisca il Trust e contestualmente apporti nello stesso i beni e i diritti oggetto di segregazione (può trattarsi di denaro, di partecipazioni o titoli di credito, di beni mobili o immobili).

È anche possibile che il conferimento sia effettuato solo in un momento successivo così come è consentito istituire il Trust mediante il proprio testamento.

Con l'atto istitutivo il disponente fissa, a seconda della legge regolatrice, la durata del trust, individua gli altri soggetti coinvolti (beneficiari, trustee, guardiano), i meccanismi di sostituzione di trustee e guardiano, le regole di gestione dei beni e di devoluzione al momento della cessazione del trust, le cause di scioglimento e ovviamente e preferibilmente la legge regolatrice.

Per approfondire:

Donazioni: pro e contro, la GUIDA