Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su "Gestisci Cookie".
Dal febbraio 2020 coniugo la professione notarile e l'attività di mediatore civile e commerciale, collaborando in particolare con l'organismo di Mediazione AccademiADR.
Per chi non conoscesse il mondo della Mediazione è bene sapere che si tratta di un valido strumento per la risoluzione delle controversie alternativo ai classici rimedi giuridizionali; è insomma una forma di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution).
Con la mediazione due o più parti (imprese pubbliche o private, privati cittadini) raggiungono la soluzione di una controversia ponendo così fine al conflitto che le riguarda, grazie all'intervento di un soggetto terzo che crea le condizioni perchè le parti trovino un accordo per loro appropriato e reciprocamente vantaggioso.
Per talune controversie individuate dal legislatore (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari) la mediazione rappresenta quella che tecnicamente viene definita una “condizione di procedibilità dell'azione”, ossia non è possibile accedere al giudizio se prima non si è esperito il tentativo di mediazione. Negli altri casi, il tentativo di mediazione viene lasciato alla buona volontà delle parti.
Cosa dovrebbe spingere le parti a rivolgersi al mediatore? Sicuramente ci sono dei vantaggi tangibili che la mediazione può offrire rispetto agli ordinari strumenti di soluzione delle controversie, senza però dover rinunciare ad alcuna fondamentale garanzia propria di un normale giudizio.
Costi e rapidità: la mediazione al pari di altre forme di risoluzione dei conflitti è innegabilmente più rapida e veloce di un ordinario giudizio (la procedura dura soli 3 mesi e non anni); il fatto che la controversia non si trascini in estenuanti lungaggini nelle aule di tribunali, udienza dopo udienza, si traduce in un sensibile risparmio in termini di tempo, di energie e di parcelle (per esempio nella mediazione facoltativa l'assistenza di un avvocato non è necessaria);
Terzietà e imparzialità: al pari del giudizio ordinario, la controversia trova il suo epilogo di fronte ad un soggetto terzo e imparziale, totalmente estraneo agli interessi di parte.
La differenza è che la soluzione non è imposta ma creata dalle stesse parti: il compito del mediatore è quello di aiutare le parti a trovare un valido accordo che possa soddisfare i bisogni e gli interessi di entrambe. In questa prospettiva il mio ruolo quale mediatore si avvicina, pur non confondendosi, a quello di notaio, istituzionalmente e per definizione super partes. Anche il mediatore, come il notaio, ascolta le parti, ne percepisce i bisogni e le assiste perché sia confezionato un accordo equilibrato in grado di soddisfarle entrambe.
Riservatezza: a differenza del giudizio che è pubblico la mediazione ha il vantaggio della riservatezza; nessuna informazione fornita o dichiarazione resa dalle parti nelle sessioni di mediazione può essere rivelata a terzi o addirittura alla controparte senza il suo consenso, se trattasi di informazioni rese in sede separata. In più, nel caso in cui il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, tali informazioni non possono essere successivamente utilizzate in sede processuale. Il che rende estremamente utile e conveniente ricorrere al procedimento di mediazione se si guarda alle ricadute in termini di immagine e di costo reputazionale derivanti da un giudizio ordinario.
Volontarietà: dura lex sed lex! Dicevano i latini..DomandateVi quante volte il giudizio può scontentare una delle parti o non soddisfare appieni i bisogni né dell'uno né dell'altro contendente? Quante volte si instaura un giudizio pensando di avere tutte le carte per vincerlo e - a causa dell'alea - ci si trova nella posizione diametralmente opposta.
La mediazione vuole evitare tutto questo: l'accordo di mediazione nasce dalle parti e per le parti. A differenza del processo e dell'arbitrato non ci sono soluzioni imposte, il mediatore non stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, chi ha vinto e chi ha perso, non individua un soggetto da punire e condannare, pur iruscendo ugualmente a portare ad una soluzione vincolante e seria (l'accordo può costituire, al pari della sentenza del giudice, un valido titolo esecutivo).
Sono a disposizione per sapere a quale Organismo di Mediazione ci si può rivolgere, come funziona il procedimento di mediazione, quali sono i tempi e i relativi costi.
Nello stesso tempo intervengo nel procedimento di mediazione nella mia prima veste di Notaio e pubblico ufficiale al fine di consentire all'accordo raggiunto dalle parti di avere accesso ai pubblici registri (ciò tipicamente accade quando la controversia sfocia in accordi consistenti in divisioni immobiliari, in transazioni o trasferimenti di partecipazioni societarie e di pacchetti azionari, in accordi volti a realizzare bonariamente il passaggio generazionale o in accordi di accertamento dell'usucapione o di costituzione di servitù e trasferimenti immobiliari da trascrivere).